Il presidente Gianni Di Matteo è stato audito il 27 marzo 2024 nelle commissioni riunite Giustizia e Finanza
della Camera dei Deputati, insieme con una delegazione del consiglio direttivo, sullo schema di decreto legislativo di revisione del sistema sanzionatorio tributario.
Nella relazione alle Commissioni, Di Matteo ha evidenziato come l’applicazione del principio del favor rei in materia di sanzioni amministrative è stata ripetutamente affermata dalla Corte Costituzionale, che ha fatto proprio l’orientamento della Corte di Strasburgo che le considera sostanzialmente “penali” laddove abbiano natura e funzione punitiva e non semplicemente riparativa. “La scelta della irretroattività del nuovo regime sanzionatorio – se confermata – porterà ad un contenzioso di enorme portata, in cui la Corte Costituzionale verrà chiamata a pronunciarsi, con il rischio che i singoli giudici si determinino a disapplicare autonomamente la disposizione in quanto contrastante con l’art. 49 par. 1 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e dunque tramite l’art. 11 della Costituzione ”, è il timore di Uncat.
Nel suo intervento Di Matteo ha ripercorso anche altri passaggi critici, tutti oggetto di un documento approfondito consegnato alle Commissioni:
– la necessità di adottare una distinzione più chiara fra crediti “non spettanti” ed “inesistenti”, per evitare futuri contestazioni;
– in tema di esimenti alla punibilità che lo schema di decreto legislativo prevede per le sanzioni penali, Uncat ritiene che sarebbe opportuno estenderle alle sanzioni amministrative; Uncat si chiede anche se l’elenco delle cause esimenti (collegate a condizioni di oggettiva difficoltà del contribuente) sia tassativo o meno;
– bene l’esimente in materia di omesso versamento delle ritenute e dell’Iva, costituita dalla pendenza di un piano di ammortamento del debito oppure dal contenimento del debito residuo sotto la soglia dei cinquantamila euro in caso di intervenuta decadenza dalla rateazione, ma sarebbe opportuno indicare una tempistica diversa che trovi la decorrenza proprio dalla effettiva notifica di tali atti per evitare una difficile attuazione pratica;
– sarebbe infine opportuno estendere la compensazione anche ai crediti verso le amministrazioni locali (regioni e comuni) e per le prestazioni di servizi (crediti professionali).
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