UNIONE NAZIONALE
DELLE CAMERE DEGLI AVVOCATI TRIBUTARISTI
STATUTO
Art. 1 – Costituzione e sede
1. E’ costituita l’Unione Nazionale delle Camere degli Avvocati Tributaristi che ha sede legale in Roma, via del Banco di Santo Spirito n. 42 e sede amministrativa presso lo studio del presidente pro-tempore.
2. L’Unione è l’organizzazione volontaria delle Camere costituite a livello provinciale o regionale dagli avvocati iscritti all’albo forense e dei praticanti avvocati iscritti nel relative registro che coltivano prevalentemente il diritto tributario.
3.L’Unione ha una disciplina uniforme del rapporto associative e delle modalità associative con esclusione di qualsiasi vincolo o temporaneita nella partecipazione alla vita associativa e nel diritto di voto degli associati per le modifiche dello statuto, per l’approvazione del bilancio, la nomina degli organi direttivi e la formulazione dei regolamenti
Art. 2 – Scopi
L’Unione, che esclude ogni fine di lucro, persegue i seguenti scopi
a) promuovere la conoscenza e lo sviluppo dei principi fondamentali del diritto tributario;
b) promuovere la pari dignità del processo tributario rispetto ai processi civile, penale, amministrativo e contabile;
c) promuovere, nell’ambito del processo tributario, il rispetto dei principi costituzionali del giusto processo;
d) vigilare affinché l’esercizio dell’attivita impositiva sia conforme ai principi della Costituzione e della legge, nonche ai criteri di efficienza, trasparenza e buona amministrazione;
e) valorizzare il ruolo e la professionalità dell’avvocato tributarista e tutelare gli interessi dell’Avvocatura nelle forme piu idonee
f) perseguire la effettiva tutela dei diritti di difesa del contribuente, sia nella fase amministrativa sia in quella giurisdizionale;
g) promuovere un rapporto tra fisco e cittadino ispirato al modello partecipativo;
h) contribuire mediante l’organizzazione e la promozione di convegni, congressi, conferenze, premi, borse di studio, seminari, pubblicazioni periodiche, alla forrnazione degli avvocati tributaristi e al lore aggiornamento professionale continue;
i) coltivare il rapporto con la Magistratura tributaria al fine di rnigliorare l’organizzazione ed il funzionarnento della Giustizia Tributaria in attuazione del principio del Giusto Processo e di perseguire gli scopi dell’Unione;
l) coltivare il rapporto con l’Amministrazione finanziaria al fine di attuare i principi di cui all’art. 97 della Costitu-zione e di perseguire gli scopi dell’Unione;
m) promuovere la partecipazione dell’Unione nelle sedi di elaborazione, studio e proposte in materia di legislazione tributaria;
n) curare la pubblicazione di un periodico scientifico e di informazione, anche mediante strumenti informatici e telematici;
o) coltivare rapporti di collaborazione e di coordinamento con il Consiglio Nazionale Forense e con gli altri organismi dell’Avvocatura;
p) intrattenere rapporti con altre associazioni forensi, anche a livello internazionale;
q) promuovere il profilo professionale specialistico, la formazione e l’aggiornamento nel settore del diritto tributario, doganale e della fiscalita internazionale, ai sensi della normativa vigente in materia di specializzazione dell’avvocato;
2. Per il perseguimento dei propri scopi, l’Unione può costituire o partecipare a societa ed enti, senza scopo di lucro, aventi ad oggetto la promozione del profilo professio nale, nonche la formazione e l’aggiornamento, anche specialistico, degli avvocati in generale e, in particolare, degli avvocati tributaristi
Art. 3 – Associati
1. Sono associate all’Unione le Camere Tributarie costituite in ambito provinciale o regionale da Avvocati e praticanti Avvocati iscritti agli Ordini ricompresi nei rispettivi ambiti territoriali, che siano state arnrnesse dal Comitato dei Presidenti, fatte salve le iscrizioni alle Camere esistenti alla data di modifica del presente articolo. Qualora la soppressione e/o l’accorpamento dei Tribunali sede dell’ordine di appartenenza abbia comportato o comporti per l’associato il mutamento di provincia rilevante ai fini dell’iscrizione ad una Camera, l’avvocato e il praticante avvocato possono iscriversi alla Camera nella cui provincia aveva sede il Tribunale soppresso o a quella competente per l’Ordine di iscrizione.
1-bis. L’elenco degli iscritti a ciascuna Camera tributaria, completo delle relative generalità, qualifiche professionali, Ordine di appartenenza e data di prima iscrizione alla Camera, è aggiornato e pubblicato annualmente sul sito web dell’Unione.
2. Possono aderire all’Unione le Camere Tributarie provinciali e regionali che:
a) abbiano almeno sei iscritti;
b) adottino uno statuto conforme, quanto a scopi e principi ispiratori, a quello dell’Unione;
c) siano prive di fini di lucro;
d) informino il proprio ordinamento interno a criteri di rappresentativita e democraticita.
3. Qualora nella provincia di appartenenza non sia costituita una Camera Tributaria, né esista quella regionale, gli Avvocati tributaristi e i praticanti possono aderire a una Camera provinciale costituita nella medesima regione ovvero, in mancanza, in una Camera di una regione limitrofa.
4. Nella medesima regione puo essere associata all’Unione una sola Camera regionale.
5. Qualora sia già associata all’Unione una Camera regionale, può essere ammessa una Camera provinciale avente sede in una diversa provincia della medesima regione, a condizione che il numero dei suoi iscritti sia superiore a quello degli iscritti alla Camera regionale appartenenti agli Ordini degli Avvocati territorialmente competenti per la stessa provincia. Sono fatte salve le iscrizioni alla Camera regionale esistente alla data di ammissione della nuova Camera provinciale.
6. Nel caso di associazione di una nuova Camera provinciale, sono fatte salve le pregresse iscrizioni ad altre Camere provinciali associate di avvocati che afferirebbero alla nuova Camera.
7. Qualora nella medesima regione sia già associata all’Unione almeno una Camera provinciale, non può essere ammessa una Camera regionale.
8. Non può in ogni caso essere associata all’Unione più di una Camera con sede nella medesima provincia
9. Ciascuna Camera associata:
a) ha diritto di partecipare all’assernblea secondo quanto previsto dall’ 5, comma 2;
b) è tenuta al versamento di una quota associativa annuale, determinata ai sensi dell’art. 15, comma 2.
Art. 4 – Organi
Sono organi dell’Unione:
a) l’Assemblea;
b) il Presidente;
c) il Vicepresidente o i Vicepresidenti;
d) il Segretario;
e) il Tesoriere;
f) il Comitato dei Presidenti;
g) il Consiglio Direttivo;
h) il Collegio dei Probiviri;
i) il Collegio dei Revisori dei Conti;
l) il Coordinatore del Comitato dei Presidenti
Art. 5 – Assemblea
1. L’Assemblea è il massimo organo deliberativo dell’Unione ed e convocata in sessione ordinaria e straordinaria.
2. L’Assemblea è composta dai delegati delle Camere Tributarie associate, in regola con il pagamento della quota associativa annuale, nella misura di un delegate ogni sei iscritti o frazione superiore a tre.
Ai fini della determinazione del numero dei delegati, si fa riferimento al numero degli iscritti aventi i requisiti di cui agli articoli 1 e 3 alla data del 31 dicembre dell’anno precedente, che ciascuna Camerae tenuta a comunicare entro il termine del 31 gennaio di ogni anno.
In caso di mancata comunicazione entro tale termine, la Camera non è ammessa a partecipare all’Assemblea fino all’adempimento dell’obbligo, salvo che la comunicazione sia trasmessa entro il termine perentorio di dieci giorni antecedenti lo svolgimento dell’assemblea.
Il Presidente dell’Assemblea verifica il numero dei delegati spettanti a ciascuna Camera.
3. Spettano all’Assemblea ordinaria:
a) l’approvazione dei regolamenti dell’Unione;
b) l’elezione del Presidente, dei Vicepresidenti, del Segretario, del Tesoriere, dei componenti del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Probiviri e del Collegio dei Revisori dei conti;
c) la deliberazione sugli argomenti attinenti alla vitae ai rapporti dell’Unione sottoposti alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo;
d) l’approvazione del bilancio preventivo e del rendiconto economico-finanziario.
4. L’Assemblea ordinaria è convocata dal Presidente almeno una volta all’anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell’eser-cizio sociale, per l’approvazione del rendiconto economico-finanziario e del bilancio
Il termine può essere prorogato dal Consiglio Direttivo in presenza di comprovate esigenze.
5. L’Assemblea ordinaria deve essere convocata dal Presidente anche su richiesta di almeno un terzo delle Camere associate, in regola con il pagamento delle quote associative alla data della richiesta, che ne propongano l’ordine del giorno.
6. La convocazione dell’Assemblea e comunicata al Presidente di ciascuna Camera associata almeno quaranta giorni prima mediante posta elettronica certificata da inviare all’indirizzo pee risultante dall’Albo degli iscritti all’Ordine di appartenenza.
7. L’avviso di convocazione deve indicare il giorno, il luogo, l’ora e l’ordine del giorno.
8. L’Assemblea ordinaria e validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta dei delegati aventi diritto al voto e delibera a maggioranza dei presenti.
In seconda convocazione, da tenersi almeno un giorno dopo la prima, l’Assemblea e validamente costituita qualunque sia il numero dei delegati presenti e delibera a maggioranza dei presenti.
Ogni delegato ha diritto a un voto. Sono ammesse subdeleghe.
9. Almeno cinque giorni prima della data di prima convoca-zione, ciascun Presidente deve comunicare al Segretario Uncat, mediante mail, le generalita dei delegati della propria Camera.
10. L’Assemblea e presieduta dal Presidente dell’Unione o, in sua assenza o impedimenta, dal Vicepresidente piu anziano presente; in mancanza, da un delegato designato dalla maggioranza dei presenti.
11. L’Assemblea nomina un segretario e, ove necessario, due scrutatori. L’assistenza del segretario none richiesta qualora il verbale sia redatto da un notaio.
12. Il Presidente dell’Assemblea:
a) verifica la regolarita della costituzione dell’Assemblea;
b) accerta il numero dei delegati spettanti a ciascuna Camera;
c) dirige e regola la discussione;
d) stabilisce le modalita e l’ordine delle votazioni
13. Di ogni Assemblea è redatto apposito verbale, sottoscritto dal Presidente, dal Segretario e, se nominati, dagli scrutatori
Copia del verbale e trasmessa, a cura del Segretario dell’Unione, a ciascuna Camera associata entro venti giorni, affinché sia messa a disposizione degli iscritti
Art. 6 – Assemblea straordinaria
1. L’Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto, sullo scioglimento dell’Unione e sulle modalità di liquidazione.
2. L’Assemblea straordinaria eèconvocata dal Presidente mediante comunicazione al Presidente di ciascuna Camera associata almeno quaranta giorni prima mediante posta elettronica certificata da inviare all’indirizzo pee risultante dall’Albo degli iscritti all’Ordine di appartenenza.
3. L’Assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno due terzi dei delegati aventi diritto al voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni delegato ha diritto a un voto. Sono ammesse subdeleghe.
4. In seconda convocazione, da tenersi almeno un giorno dopo la prima, l’Assemblea è validamente costituita con la presenza della meta dei delegati aventi diritto al voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Ogni delegato ha diritto a un voto. Sono ammesse subdeleghe.
5. Almeno cinque giorni prima della data di prima convocazione, ciascun Presidente deve comunicare al Segretario Uncat, mediante mail, le generalità dei delegati della propria Camera
Art. 7 – Presidente e Vicepresidente
- Il Presidente è eletto dall’Assemblea e ha la rappresentanza dell’Unione.
2. Il Presidente presiede l’Assemblea, il Comitato dei Pre-sidenti e il Consiglio Direttivo, ed esercita le ulteriori funzioni attribuitegli dal presente Statuto.
3. Il Presidente è coadiuvato da uno o piu Vicepresidenti, fino a un massimo di cinque, eletti dall’Assemblea.
4. Il Presidente e i Vicepresidenti durano in carica tre anni e sono rieleggibili consecutivamente una sola volta.
5. Uno dei Vicepresidenti, designato dall’Assemblea, svolge le funzioni vicarie del Presidente e, in caso di sua assenza o impedimenta, ne esercita le funzioni.
Art. 8 – Segretario
1. Il Segretario è eletto dall’Assemblea; dura in carica tre anni ed e rieleggibile consecutivamente solo una volta.
2. Il Segretario provvede a redigere i verbali delle delibe-razioni del Consiglio Direttivo, del Comitato dei Presidenti e dell’Assemblea ed esegue le stesse deliberazioni; espleta gli incombenti relativi alle convocazioni ed elezioni degli organi dell’Unione nonche tutte le attivita assegnategli dallo Statuto; custodisce gli atti, i documenti, la biblioteca ed il protocollo dell’Unione.
3. Il Segretario inoltre cura l’aggiornamento dell’elenco degli iscritti alle Camere Tributarie che contenga oltre alle generalita, gli indirizzi, i telefoni, i fax, le-email e i siti web degli stessi.
Art. 9 – Tesoriere
1. Il Tesoriere e nominato dall’Assemblea; dura in carica tre anni ed e rieleggibile consecutivamente solo una volta.
2. Egli cura l’amministrazione del patrimonio ed ha la re-sponsabilita della cassa dell’Unione.
3. Esegue le decisioni di spesa adottate dai competenti organi dell’Unione
4. Predispone le bozze dei bilanci consuntivo e preventivo da inviare al Consiglio Direttivo, che, previe eventuali inte-grazioni, delibera in proposito per poi sottoporli all’ap-provazione definitiva dell’Assemblea.
Art. 10 – Consiglio Direttivo
1. Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri variabile da un minimo di cinque a un massimo di quindici, determinato ed eletto dall’Assemblea tra gli iscritti alle Camere aderenti all’Unione. Ne fanno altresì parte di diritto il Presidente, i Vicepresidenti, il Segretario e il Tesoriere dell’Unione. Sono inoltre componenti di diritto il Coordinatore del Comitato dei Presidenti e il Direttore della Scuola UNCAT; solo il Coordinatore del Comitato dei Presidenti ha diritto di voto.
2. Il Consiglio Direttivo resta in carica tre anni e i suoi membri sono rieleggibili consecutivamente una sola volta.
3. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta lo ritenga necessario, ovvero quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi componenti, e comunque almeno una volta l’anno.
4. La convocazione è effettuata mediante comunicazione inviata almeno quindici giorni prima della riunione, a mezzo posta elettronica all’indirizzo mail dei componenti del Consiglio risultante dall’Albo degli iscritti all’Ordine di appartenenza.
In caso di urgenza, il termine e ridotto a sette giorni. Nei casi di eccezionale urgenza, adeguatamente motivati dal Presidente, il termine può essere ulteriormente ridotto.
5. L’avviso di convocazione deve indicare il giorno, il luogo, l’ora e l’ordine del giorno.
6. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza assoluta dei componenti in carica e delibera a maggioranza dei presenti. Non sono ammesse deleghe. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.
7. Le riunioni del Consiglio Direttivo possono svolgersi anche con modalita telematiche o da remoto, secondo quanta previsto da apposito regolamento approvato dall’Assemblea.
8. Di ogni riunione è redatto verbale, sottoscritto dal Pre sidente della seduta e dal Segretario. Copia del verbale è trasmessa, a cura del segretario a ciascuna Camera associata entro venti giorni affinché sia messa a disposizione degli iscritti.
9. Il Consiglio Direttivo delibera su tutte le materie non espressamente riservate ad altri organi e compie tutti gli atti necessari al perseguimento delle finalita dell’Unione.
In particolare:
a) determina gli indirizzi e le direttive generali dell’U-nione;
b) delibera sulla proposta di programma annuale predisposta dal Comitato dei Presidenti;
c) delibera l’organizzazione di corsi di specializzazione e aggiornamento, convegni, seminari, giornate di studio, premi e borse di studio;
d) istituisce Comitati scientifici e Commissioni di studio, nominando i relativi componenti, anche tra soggetti esterni all’Unione;
e) predispone, con l’ausilio del Tesoriere, i bilanci preventivo e consuntivo da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea.
f) nomina il Direttore della Scuola di Formazione Uncat
Art. 11 – Comitato dei Presidenti
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- Il Comitato dei Presidenti è composto dai Presidenti delle Camere Tributarie provinciali e regionali associate, in regola con il pagamento della quota associativa.
Il Presidente, i Vicepresidenti, il Segretario e il Tesoriere dell’Unione sono membri di diritto del Comitato.
I Presidenti delle Camere possono delegare a partecipare alle riunioni un proprio rappresentante, purchè iscritto alla Ca-mera di appartenenza.
2. Il Comitato dei Presidenti è presieduto dal Presidente dell’Unione ed è coordinato dal Coordinatore del Comitato.
3. Il Comitato dei Presidenti svolge funzioni propositive, consultive e deliberative. In particolare:
a) elabora, sulla base delle esigenze delle Camere, una proposta di programma annuale da sottoporre al Consiglio Direttivo
b) formula proposte e suggerimenti su iniziative utili al perseguimento degli scopi dell’Unione;
c) delibera sulle domande di ammissione delle Camere Tributarie;
d) delibera sulla quota associativa dovuta all’atto dell’iscrizione e sulla quota associativa annuale delle Camere;
e) esprime pareri sulle materie sottoposte dal Consiglio Direttivo;
f) irroga i provvedimenti disciplinari su proposta del Collegio di probiviri;
g) può indire referendum consultivi tra gli iscritti alle Camere su questioni di interesse generale;
h) delibera, su proposta del Consiglio Direttivo, l’ammissione dei soci onorari;
i) esercita ogni altra funzione ad esso attribuita dallo Statuto
4.Il Comitato dei Presidenti è convocato dal Presidente dell’Unione ogni qualvolta lo ritenga necessario, ovvero quando ne sia fatta richiesta da almeno tre Presidenti di Camere associate, e comunque almeno una volta l’anno entro il 28 febbraio per la determinazione delle quote associative.
La convocazione è effettuata mediante comunicazione ai Pre-sidenti inviata almeno quindici giorni prima di quello della riunione, a mezzo posta elettronica all’indirizzo risultante dall’albo di iscrizione all’Ordine di appartenenza.
In caso di urgenza, il termine è ridotto a sette giorni.
5. L’avviso di convocazione deve indicare il giorno, il luogo, l’ora e l’ordine del giorno.
6. Il Comitato è validamente costituito in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta dei componenti in carica e delibera a maggioranza dei presenti.
In seconda convocazione, è validamente costituito qualunque sia il numero dei presenti e delibera a maggioranza dei presenti.
In caso di parità, prevale il voto del Presidente dell’Unione
7. Il Comitato è presieduto dal Presidente dell’Unione o, in sua assenza o impedimento, da un vice presidente; in mancanza, da un componente designato dalla maggioranza dei presenti.
8.Di ogni riunione è redatto verbale, sottoscritto dal Pre-sidente della seduta e dal Segretario.
Copia del verbale è trasmessa, a cura del Segretario dell’Unione, a ciascuna Camera associata entro venti giorni, affinche sia messa a disposizione degli iscritti.
9. Le riunioni del Comitato dei Presidenti possono svolgersi anche con modalità telematiche o da remoto, secondo quanto previsto da apposito regolamento approvato dall’Assemblea.
- Il Comitato dei Presidenti è composto dai Presidenti delle Camere Tributarie provinciali e regionali associate, in regola con il pagamento della quota associativa.
Art. 12 – Coordinatore del Comitato dei Presidenti
Il Coordinatore viene eletto dal Comitato dei Presidenti tra tutti i Presidenti in carica, contestualmente alle elezioni delle cariche statutarie.
Il Coordinatore dei Presidenti non è eleggibile fra coloro che rivestano qualsiasi altra carica all’interno dell’Unione.
Il Coordinatore del Comitato dei Presidenti:
a) fa parte di diritto del Consiglio Direttivo;
b) dura in carica tre anni ed è rieleggibile consecutivamente una sola volta;
c) decade dalla carica qualora perda la qualita di Presidente di una Camera associata;
d) partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo con diritto di voto, rappresentando le istanze del Comitato dei Presidenti;
e) convoca, d’intesa con il presidente, il comitato dei presidenti due volte l’anno per informare le Camere sulle attività poste in essere dall’Unione per il raggiungimento degli scopi dell’associazione
Art. 13 – Collegio dei Probiviri
Il Collegio dei Probiviri è composto da cinque membri effettivi e due supplenti, eletti dall’Assemblea tra i soci che abbiano compiuto il cinquantesimo anno di età. I membri supplenti subentrano ai membri effettivi in caso di cessazione dall’incarico per qualsiasi causa.
2. I Probiviri durano in carica tre anni e sono rieleggibili consecutivamente una sola volta. La carica è incompatibile con qualsiasi altra carica all’interno dell’Unione.
3. Il Collegio dei Probiviri elegge al proprio interno il Presidente e il Segretario. Il Collegio si riunisce su ini-ziativa del Presidente o su richiesta di almeno tre componenti
4. La convocazione, contenente il giorno, il luogo, l’ora e l’ordine del giorno, è effettuata dal Presidente del Collegio mediante comunicazione almeno quindici giorni elettronica certificata inviata a ciascun componente effettivo prima della riunione, a mezzo posta all’indirizzo risultante dall’albo degli iscritti all’Ordine di appartenenza. In caso di urgenza o necessita, il termine e ridotto a cinque giorni.
5. Il Collegio e validamente costituito con la presenza della maggioranza assoluta dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti.
6. Spetta al Collegio dei Probiviri:
a) interpretare le norme statutarie e regolamentari dell’ Unione;
b) dirimere le controversie tra le Camere Tributarie, nonche tra queste e gli organi dell’Unione o tra gli organi dell’Unione stessa;
c) istruire i procedimenti disciplinari e proporre le relative sanzioni al Comitato dei Presidenti, in conformità al codice deontologico forense, ove applicabile.
7) Le decisioni di cui al comma 6 devono essere comunicate dal Presidente del Collegio alle parti del procedimento entro 10 giorni dalla loro adozione. Avverso le decisioni è ammesso ricorso all’Assemblea da proporsi entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione della decisione a mezzo pasta elettronica certificata all’indirizzo del Presidente dell’Unione risultante dall’albo degli iscritti all’Ordine di appartenenza.
8) Le riunioni del Collegio dei Probiviri possono svolgersi anche con modalita telematiche o da remoto, secondo quanto previsto da apposito regolamento approvato dall’Assemblea.
Art. 14 – Collegio dei Revisori dei Conti
1. Il Collegio dei Revisori dei conti e composto da tre membri effettivi, uno dei quali con funzioni di Presidente, e due supplenti, eletti dall’Assemblea. I Revisori durano in carica tre anni e sono rieleggibili consecutivamente una sola volta.
Spetta al Collegio dei Revisori dei conti:
a) di esercitare il controllo sulla gestione economica e pa-trimoniale dell’Unione anche partecipando, senza diritto di voto, alle riunioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo dell’ Unione;
b) di redigere la relazione sul bilancio preventivo e sul rendiconto consuntivo della gestione annuale.
2. Il Collegio dei Revisori e convocato dal suo Presidente e si riunisce almeno una volta l’anno; in ogni caso su richiesta di due componenti. Le riunioni del Collegio dei Revisori possono svolgersi anche per tele conferenza, video conferenza, comunicazione videoscritta in tempo reale (chat) secondo ap-posito regolamento predisposto dal Collegio dei Revisori ed approvato dall’Assemblea.
Art. 15– Quote associative
1. Ciascuna Camera associata è tenuta a versare:
a) una quota una tantum all’atto dell’iscrizione;
b) una quota associativa annuale, entro il 30 aprile di ogni anno, nella misura determinata dal Comitato dei Presidenti.
2. La quota associativa annuale e determinata in relazione al numero degli iscritti alla Camera alla data del 31 dicembre dell’anno precedente.
3. Le Camere sono tenute a comunicare entro il 31 gennaio di ogni anno il numero degli iscritti di cui al precedente comma, con l’indicazione delle relative generalita, qualifiche pro-fessionali, Ordine di appartenenza e data di prima iscrizione alla Camera.
In caso di mancata comunicazione entro tale termine, la quota associativa annuale e determinata sulla base del numero degli iscritti risultante dall’ultima comunicazione effettuata.
4. Le Camere sono altresì tenute a corrispondere eventuali quote associative straordinarie, connesse alla realizzazione di specifiche iniziative o attività, nella misura stabilita dal Consiglio Direttivo.
Art. 16 – Patrimonio
Le entrate dell’Unione sonocostituite da: quote e contributi delle Camere Tributarie, dei singoli iscritti alle Camere locali e dei sostenitori; contributi e sussidi di enti pubblici e privati, nazionali, comunitari ed extracomunitari; liberalita, legati, eredita, erogazioni e ogni altro provento derivante dalle attività svolte; redditi derivanti dal patrimonio.
Il patrimonio dell’Unione è costituito dai beni facenti parte della dotazione, da tutti i beni di cui essa è titolare e da ogni diritto o rapporto che ad essa facciano capo. Durante la vita dell’Unione non possono essere distribuiti, anche in modo indiretto, avanzi di gestione nonche fondi, riserve o capitale.
Art. 17 – Bilancio
- L’anno sociale e l’esercizio finanziario iniziano il giorno 1 (uno) gennaio e terminano il 31 (trentuno) dicembre di ciascun anno. Per ogni esercizio è predisposto un bilancio annuale preventive ed uno consuntivo
2. Entro il 31 (trentuno) marzo di ogni anno, il Consiglio Direttivo redige il bilancio preventive e quello consuntivo, sulla base delle bozze predisposte dal Tesoriere, per poi sottoporli all’approvazione dell’Assemblea.
3. Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rap-presentare in modo veritiero e corretto la situazione patri-rnoniale, economica e finanziaria dell’Unione, nel rispetto del principio economico della competenza e dei principi della trasparenza e chiarezza nei confronti delle Camere Tributarie associate.
4. Copia dei bilanci deve essere messa a disposizione dei Presidenti delle Camere Tributarie insieme alla convocazione dell’Assernblea che ne ha all’ordine del giorno l’approvazione.
Art. 18 – Incompatibilità
Le cariche di Presidente, Vicepresidente, Segretario e Tesoriere dell’Unione, nonche quella di cornponente del Consiglio Direttivo, sono incompatibili con:
- la carica di Presidente del Consiglio Nazionale Forense;
- la carica di Presidente di un Consiglio dell’Ordine degli Avvocati;
- la carica di parlamentare della Repubblica;
4. la carica di Ministro o di Sottosegretario di Stato.
Art. 19 – Gratuità delle cariche
Nessuna carica comporta retribuzioni di sorta.
Il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario ed il Te-soriere dell’Unione hanno diritto al rimborso delle spese di viaggio e di pernottamento sostenute nell’espletamento delle proprie funzioni.
In ogni caso, il rimborso delle spese deve essere preventivamente autorizzato dal Consiglio Direttivo dell’Unione o, in caso d’urgenza, ratificato da questo nella prima sua riunione su proposta del Presidente. Sono comunque rirnborsabili solo le spese specificatamente documentate.
Art. 20 – Regolamenti
Per l’applicazione dello Statuto si possono redigere uno o piu regolamenti i quali devono essere sottoposti all’approvazione dell’Assemblea.
Art. 21 – Scioglimento e liquidazione
1. L’Unione si estingue secondo le modalità del Codice Civile:
a) quando il patrimonio e divenuto insufficiente rispetto agli scopi
b) per le altre cause di cui all’articolo 27 del Codice Civile.
2. Nel caso di scioglimento dell’Unione, alle operazioni di liquidazione provvederanno il liquidatore o i liquidatori nominati dall’Assemblea straordinaria, il quale deve devolvere le eventuali attivita residue solo ad altre organizzazioni con finalita analoghe o affini di pubblica utilita, sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190 della legge 2S dicembre 1996 n. 662 salvo diversa de stinazione imposta dalla legge
Art. 22 – Scioglimento e liquidazione
1. L’Unione si estingue secondo le modalità del Codice Civile:
a) quando il patrimonio e divenuto insufficiente rispetto agli scopi;
b) per le altre cause di cui all’articolo 27 del Codice Ci-vile.
2. Nel caso di scioglimento dell’Unione, alle operazioni di liquidazione provvederanno il liquidatore o i liquidatori nominati dall’Assemblea straordinaria, il quale deve devolvere le eventuali attivita residue solo ad altre organizzazioni con finalita analoghe o affini di pubblica utilita, sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190 della legge 2S dicembre 1996 n. 662 salvo diversa de tinazione imposta dalla legge.
Art. 23 – Norma di rinvio
Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme del codice civile ed alle norme di legge in materia.
