Pubblichiamo il testo della Mozione congressuale approvata dall’assise degli Avvocati Tributaristi riuniti a Cagliari il 9 e 10 ottobre nell’IX Congresso Nazionale.

Al centro della riflessione congressuale l’utilizzo pervasivo di sistemi di Intelligenza artificiale in ogni stato e grado del rapporto tra Stato e contribuente, dalla fase di accertamento fino al giudizio.

Il punto di partenza è la giurisprudenza europea. Con le sentenze Italgomme Pneumatici (6 febbraio 2025) e Ferrieri e Bonassisa (8 gennaio 2026), la Corte europea dei diritti dell’uomo ha accertato carenze strutturali dell’ordinamento italiano nella tutela del contribuente durante accessi, ispezioni, verifiche e acquisizione di dati bancari: manca un controllo indipendente e manca un rimedio giurisdizionale tempestivo. Le modifiche introdotte nel 2025 allo Statuto del contribuente – osserva l’UNCAT – hanno rafforzato gli obblighi di motivazione, ma hanno lasciato la riforma incompiuta.

Il secondo fronte è tecnologico. L’uso dell’intelligenza artificiale nell’analisi del rischio fiscale orienta la scelta di chi controllare e l’attivazione di poteri invasivi: per gli avvocati tributaristi non può basarsi su dati inattendibili tratti da fonti aperte, né tradursi in automatismi senza una valutazione umana reale. Con l’entrata in vigore, dal 1° gennaio 2027, del nuovo Testo Unico su adempimenti e accertamento (d.lgs. 141/2026), il coordinamento con GDPR, AI Act e legge 132/2025 diventa urgente.

Le richieste dell’Avvocatura tributaria

1. Accessi, ispezioni e verifiche. Motivazione effettiva e verificabile delle autorizzazioni; criteri di necessità e proporzionalità, con tutele rafforzate per abitazioni e studi professionali; procedure vincolanti di selezione e custodia a protezione del segreto professionale; restituzione e divieto di utilizzo di quanto acquisito oltre i limiti.

2. Indagini finanziarie. Revisione degli artt. 32 d.P.R. 600/1973 e 51 d.P.R. 633/1972: presupposti determinati per legge, divieto di indagini esplorative o massive, motivazione puntuale, controllo indipendente e inutilizzabilità dei dati acquisiti in violazione delle garanzie.

3. Un giudice subito. Un rimedio autonomo davanti alla giustizia tributaria, attivabile anche durante la verifica e in assenza di atto impositivo, con misure cautelari urgenti, poteri di inibizione e cancellazione dei dati e inutilizzabilità delle prove illegittime e di quelle derivate.

4. Algoritmi e accertamento. Qualità e tracciabilità dei dati, con eliminazione del riferimento alle informazioni “pubblicamente disponibili”; limitazioni ai diritti GDPR solo per legge; valutazione umana sostanziale e documentata prima di ogni iniziativa istruttoria; diritto del contribuente a conoscere fonti, criteri e peso dell’algoritmo e a contestarne gli errori.

5. IA nel processo tributario. Attuazione rigorosa delle Linee guida CPGT (delibera n. 275/2026): decisione, interpretazione e valutazione delle prove riservate al giudice; verifica personale delle fonti citate; trasparenza verso le parti sull’uso dell’IA quando incide su fatti, prove o sintesi degli atti; pieno contraddittorio sugli elaborati del sistema.

6. Formazione e confronto. Formazione congiunta avvocati-magistrati tributari, coinvolgimento dell’Avvocatura specialistica nelle regole sull’IA e un tavolo permanente con Amministrazione finanziaria, giustizia tributaria, Garante privacy e autorità per l’IA.

La mozione, firmata dal Presidente Avv. Gianni Di Matteo e dal Segretario Avv. Silvia Siccardi, affida agli organi nazionali la redazione della proposta normativa e l’avvio delle interlocuzioni istituzionali, con un monitoraggio periodico dei risultati.

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