Statuto

Art. 1 – Costituzione e sede

E’ costituita l’Unione Nazionale delle Camere degli Avvo­cati Tributaristi che ha sede legale in Roma, Via Ottaviano n.42 int.7 e sede amministrativa presso lo studio del Presidente pro-tempore.

L’Unione è l’organizzazione volontaria delle Camere costituite a livello provinciale o regionale  dagli Avvocati iscritti all’albo forense e dei praticanti Avvocati iscritti nel relativo registro che coltivano prevalentemente il diritto tributario.

L’Unione ha una disciplina uniforme del rapporto associa­tivo e delle modalità associative con esclusione di qualsiasi vincolo o temporaneità nella partecipazione alla vita associativa e nel diritto di voto degli associati per le modifiche dello statu­to, per l’approvazione del bilancio, la nomina degli organi direttivi e la formulazione dei regolamenti.

Art. 2 – Scopi

L’Unione esclude ogni fine di lucro ed ha per scopi:

  1. promuovere la conoscenza dei principi fondamentali del diritto tributario;
  2. promuovere la pari dignità del processo tributario rispetto ai processi ordinari, civile, penale ed amministrativo;
  3. promuovere, nell’ambito del processo tributario, i principi costituzionali del giusto processo;
  4. assicurare la tutela dei diritti di difesa del contribuente, sia nella fase amministrativa sia nella fase giurisdizionale;
  5. valorizzare il ruolo e la professionalità dell’avvocato tributarista ed operare per la tutela degli interessi dell’avvocatura nelle forme più idonee;
  6. operare per l’attuazione di un’autentica riforma culturale e strutturale del rapporto fisco-cittadino al fine di realizzare completamente il passaggio da un modello autoritario ad un modello partecipativo;
  7. contribuire con convegni, congressi, conferenze, premi, borse di studio, seminari, pubblicazioni periodiche e, spe­cialmente, con scuole o corsi di specializzazione in diritto e processo tributario, da promuovere anche di concerto con i consigli dell’ordine degli avvocati, le università e le associazioni dell’avvocatura, alla formazione dei giovani avvocati tributaristi e all’approfondimento continuo dei temi  più rilevanti da parte degli avvocati tributaristi;
  8. instaurare rapporti con la Magistratura Tributaria per la migliore organizzazione e per promuovere gli altri scopi dell’Unione;
  9. instaurare rapporti con l’Amministrazione Finanziaria per agevolare la partecipazione del contribuente e per promuovere gli altri scopi dell’Unione;
  10. richiedere la presenza dell’Unione in sede di elaborazio­ne, studi e proposte in materia di legislazione tributaria, specialmente per quanto attiene al processo, in modo che sia assicurato il contributo della conoscenza e dell’esperienza della categoria;
  11. curare la pubblicazione di un periodico scientifico e d’informazione, avvalendosi anche di mezzi informatici e telematici;
  12. assicurare contatti di collaborazione e di impulso con il Consiglio Nazionale Forense ed altri Organismi dell’Avvocatu­ra;
  13. intrattenere rapporti con analoghe Associazioni, anche internazionali.
  14. promuovere il profilo professionale, la formazione e l’aggiornamento specialistico dei suoi iscritti, fermo restando il divieto di rilasciare attestati di specialità o di specifica competenza professionale.

L’Unione può promuovere la costituzione ovvero può direttamente costituire e/o partecipare a società ed enti,  pubblici o privati, che abbiano per oggetto della loro attività la promozione del profilo professionale, la formazione anche continuativa, nonché la formazione e l’aggiornamento specialistico degli avvocati in genere e, in particolare, degli avvocati tributaristi. Agli stessi scopi l’Unione può direttamente costituire, eventualmente avvalendosi delle prestazioni di cui alle società ed enti di cui al precedente periodo e stipulando con essi apposite convenzioni, una o più scuole di diretta promanazione per la formazione e la specializzazione dei predetti avvocati tributaristi alle quali sarà riconosciuta autonomia patrimoniale per lo svolgimento della propria attività. Alla scuola o alle scuole come sopra costituite non potrà essere consentito di rilasciare attestati di specialità o di specifica competenza professionale.

Art. 3 – Associati

Sono associati dell’Unione le Camere Tributarie costituite a livello provinciale o regionale dagli Avvocati e dai praticanti Avvocati iscritti nei relativi registri che coltivano prevalentemente il diritto tributario e che ne abbiano fatto richiesta al Comitato dei Presidenti ed abbiano ricevuto parere favorevole.

All’Unione possono aderire le Camere Tributarie Provinciali e Regionali, che abbiano almeno sei iscritti.

Se nella propria provincia non è costituita la Camera Tributaria e nemmeno quella a livello regionale, gli Avvocati tributaristi e praticanti possono aderire ad un’altra delle Camere Tributarie Provinciali o Regionali costituite nella medesima regione o in altra regione limitrofa.

Ciascuna Camera ha diritto a partecipare all’assemblea secondo quanto stabilito nel successivo art. 5, co. 2.

Ciascuna Camera locale è obbligata a versare una quota associativa annuale, determinata secondo le modalità di cui al successivo art. 14.

La quota associativa è intrasmissibile.

Art. 4 – Organi

Sono organi dell’Unione: a) l’Assemblea; b) il Presidente; c) uno o più Vicepresidenti; d) il Segretario; e) il Teso­riere; f)  il Comitato dei Presidenti; g) il Consiglio Direttivo; h) il Collegio dei Probiviri; i) il Collegio dei Revisori dei Conti.

Art. 5 – Assemblea

L’Assemblea è il massimo organo deliberativo dell’Unione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie.

L’Assemblea è composta da delegati delle singole Camere Tributarie iscritte ed in regola con il pagamento della quota associativa annuale, in misura di un delegato per ogni 6 iscritti o frazione di 6 superiore a 3. Per la determinazione del numero dei delegati si fa riferimento al numero di iscritti esistenti alla data del 31/12 dell’anno precedente che le Camere locali dovranno comunicare entro e non oltre il termine perentorio del 31/1 di ogni anno. In caso di mancato rispetto di tale adempimento le Camere non saranno ammesse alla partecipazione delle Assemblee finchè non avranno ottemperato a tale obbligo. Il Presidente dell’Assemblea verifica il numero dei delegati cui ha diritto ciascuna Camera locale.  

Spetta all’Assemblea ordinaria:

  1. approvare i regolamenti dell’ Unione;
  2. eleggere il Presidente, i Vicepresidenti, il Segretario, il Tesoriere, il Consiglio Direttivo, il Collegio dei Probiviri ed il Collegio dei Revisori dei conti;
  3. deliberare su tutti gli argomenti attinenti alla vita ed ai rapporti dell’Unione, sottoposti alla sua specifica approvazione dal Consiglio Direttivo;
  4. approvare i bilanci preventivi e consuntivi.

L’Assemblea ordinaria deve essere convocata, a cura del Presidente, almeno una volta all’anno entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale per l’approvazione del rendi­conto economico e finanziario e del bilancio pre­ventivo. Il predetto termine può essere prorogato dal Consiglio Direttivo per comprovate esigenze.

La convocazione dell’Assemblea ordinaria può essere richie­sta al Presidente da almeno un terzo delle Camere Tributarie associate in regola con il pagamento delle quote associative al momento della richiesta, che ne propongono l’ordine del giorno. In tal caso, la convocazione è atto do­vuto da parte del Presidente.

La convocazione dell’Assemblea ordinaria è comunicata alme­no quaranta giorni prima, a mezzo posta raccomandata o con e-mail con conferma di ricezione da inviarsi ad ogni Camera Provinciale. Nella convocazione dell’Assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo, l’ora e l’elenco delle materie da trattare.

L’Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta dei delegati aventi diritto al voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni delegato ha diritto ad un voto; sono ammesse deleghe.

In seconda convocazione, da effettuarsi trascorso almeno un giorno dalla prima convocazione, l’Assemblea ordinaria è validamente costituita qualunque sia il numero dei delegati presenti e delibera con il voto della maggioranza dei presenti. Ogni delegato ha diritto ad un voto; sono ammesse deleghe.

L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Unione o dal Vicepresidente più anziano presente ed in caso di loro assenza o impedimen­to, da uno dei delegati intervenuti e designato dalla maggio­ranza dei presenti.

L’Assemblea nomina un segretario e, se necessario, due scrutatori. L’assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell’Assemblea è redatto da un notaio.

Il Presidente verifica il numero di delegati cui ha diritto ciascuna camera associata, la regolarità della costituzione dell’assemblea, dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l’ordine delle votazioni.

Di ogni Assemblea si deve redigere apposito verbale fir­mato dal Presidente della stessa, dal Segretario e, se nomi­nati, dai due scrutatori. Copia dello stesso deve essere trasmessa, a cura del Segretario dell’Unione, ad ogni Camera Tributaria nel termine di venti giorni, per essere tenuta a disposizione dei Soci.

Art. 6 – Assemblea straordinaria

L’Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto, sullo scioglimento dell’Unione e sulle modalità di liquidazione.

L’Assemblea straordinaria deve essere convocata dal Presidente con lettera raccomandata o con e-mail con avviso di ricezione spedita alle Ca­mere Tributarie almeno venti giorni prima dell’adunanza.

L’Assemblea straordinaria in prima convocazione è valida­mente costituita quando sono presenti due terzi dei delegati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole del­la maggioranza dei presenti. Ogni delegato ha diritto ad un voto; non sono ammesse deleghe.  

In seconda convocazione, da effettuarsi trascorso almeno un giorno dalla prima convocazione, l’Assemblea straordinaria è validamente costituita quando è presente la metà dei delegati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni delegato ha diritto ad un voto; non sono ammesse deleghe. 

Art. 7 – Presidente e Vicepresidente

Il Presidente viene eletto dall’Assemblea ed ha la rappre­sentanza dell’Unione. Presiede l’Assemblea, il Comitato dei Presidenti ed il Consiglio Direttivo.

Esercita, inoltre, tutte le altre funzioni a lui demandate dal presente Statuto.

Il Presidente è coadiuvato da uno o più Vicepresidenti eletti dall’Assemblea. Il Presidente ed i vice presidenti durano in carica tre an­ni e sono rieleggibili consecutivamente una sola volta.

Uno dei Vice presidenti, su designazione dell’assemblea, svolge funzioni vicarie del Presidente ed, in caso di sua assenza o impedimento, esercita le funzioni del Presidente.

Il Presidente ed il Consiglio direttivo possono delegare parte delle loro funzioni al Vice presidente vicario.

Art. 8 – Segretario

Il Segretario è eletto dall’Assemblea; dura in carica tre anni ed è rieleggibile consecutivamente solo una volta.

Il Segretario provvede a redigere i verbali delle delibe­razioni del Consiglio Direttivo, del Comitato dei Presidenti e dell’Assemblea ed esegue le stesse deliberazioni; espleta gli incombenti relativi alle convocazioni ed elezioni degli organi dell’Unione nonché tutte le attività assegnategli dallo Statuto; custodisce gli atti, i documenti, la biblioteca ed il protocollo dell’Unione.

Il Segretario inoltre cura l’aggiornamento dell’elenco degli iscritti alle Camere Tributarie che contenga oltre alle gene­ralità, gli indirizzi, i telefoni, i fax, le e-mail e i siti web degli stessi.

Art. 9 – Tesoriere

Il Tesoriere è nominato dall’Assemblea; dura in carica tre anni ed è rieleggibile consecutivamente solo una volta.

Egli cura l’amministrazione del patrimonio ed ha la responsabilità della cassa dell’Unione.

Esegue le decisioni di spesa adottate dai competenti orga­ni dell’Unione.

Predispone le bozze dei bilanci consuntivo e preventivo da inviare al Consiglio Direttivo, che, previe eventuali integrazioni, delibera in proposito per poi sottoporli all’approvazione definitiva dell’Assemblea.

Art. 10 – Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di componenti variabili da un minimo di 5 ad un massimo di 11, determinati ed eletti dall’Assemblea tra gli iscritti alle Camere aderenti all’Unione, nonché dal Presidente, dai Vice Presidenti, dal Segretario e dal Tesoriere dell’Unione che sono membri di diritto.

Il Consiglio Direttivo resta in carica per tre anni ed i suoi membri sono rieleggibili consecutivamente una sola volta.

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente dell’Unione lo ritenga necessario, oppure qualora sia fatta richiesta da tanti consiglieri che rappresentino almeno un terzo del totale dei componenti del Consiglio ed in ogni caso almeno una volta l’anno. Il Consiglio deve essere convocato dal Presidente con lettera raccomandata o con e-mail con avviso di ricezione spedita almeno quindici giorni prima. In caso di urgenza, detto termine è ridotto a sette giorni.

Nella convocazione del Consiglio devono essere indicati il giorno, il luogo, l’ora e l’elenco delle materie da trattare.

Il Consiglio è validamente costituito con la presenza della maggioranza assoluta dei componenti in carica e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente dell’Unione.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo, per la loro validità, de­vono risultare dal verbale sottoscritto da chi lo ha presie­duto e dal Segretario.

Copia del verbale di ogni seduta del Consiglio Direttivo deve essere trasmessa, a cura dei Segretario, ad ogni Camera Tributaria nel termine di venti giorni, per essere tenuta a disposizione dei Soci.

Le riunioni del Consiglio Direttivo possono svolgersi anche per tele conferenza, video conferenza, comunicazione videoscritta in tempo reale (chat) secondo apposito regolamento predisposto dal Consiglio Direttivo ed approvato dall’Assemblea.

Il Consiglio Direttivo delibera su tutte le materie diverse da quelle espressamente riservate agli altri organi e su tutte le attività da realizzarsi per il raggiungimento delle finalità sociali; in particolare:

  1. delibera in via autonoma sugli indirizzi e sulle direttive generali dell’Unione;
  2. delibera sulla proposta di programma annuale predisposta dal Comitato dei Presidenti;
  3. delibera la realizzazione di corsi di specializzazione, di aggiornamento, di convegni, di seminari, di giornate di studio, di pre­mi e di borse di studio;
  4. delibera la costituzione di Comitati Scientifici, di Commissioni di studio nominando i componenti effettivi preferibilmente tra i Soci dell’Unione ed eventualmente aggregandovi studiosi o avvocati estranei all’Unione;
  5. predispone, con l’ausilio del Tesoriere, le bozze di bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea.

Art. 11 – Comitato dei Presidenti

Il Comitato dei Presidenti è costituito dai Presidenti delle Camere Provinciali e Regionali in regola con il pagamento della quota associativa. Il Presidente, i Vice Presidenti, il Segretario ed il Tesoriere dell’Unione sono membri di diritto del Comitato dei Presidenti.  I Presidenti delle Camere Provinciali e Regionali possono delegare un proprio rappresentante, purché iscritto alla Camera di loro appartenenza, a partecipare alle riunioni del Comitato dei Presidenti.

Il Comitato dei Presidenti:

  1. sulla base delle esigenze delle Camere locali, di cui i suoi componenti sono portatori, elabora una proposta di programma annuale da sottoporre all’approvazione del Consiglio Direttivo;
  2. elabora proposte e suggerimenti su iniziative utili al raggiungimento degli scopi sociali;
  3. delibera sulle domande di ammissione delle Camere Tributarie;
  4. delibera sulla quota associativa dovuta una tantum all’atto dell’iscrizione e sulla quota associativa dovuta annualmente dalle Camere locali;
  5. delibera con parere consultivo sulle materie ad esso sottoposte dal Consiglio Direttivo, alle cui riunioni può essere invitato a partecipare senza diritto di voto;
  6. irroga i provvedimenti disciplinari proposti dal Consiglio dei Probiviri;
  7. indice referendum tra gli iscritti alle Camere Tributarie, con carattere consultivo, su questioni di interesse generale;
  8. delibera, su proposta del Consiglio Direttivo, l’ammissione dei Soci onorari.
  9. adempie a tutti gli altri compiti ad esso demandati dallo statuto e dall’Assemblea.

Il Comitato dei Presidenti si riunisce ogni qualvolta il Presidente dell’Unione lo ritenga necessario, oppure qualora sia fatta richiesta da almeno tre Presidenti Provinciali o Regionali ed in ogni caso almeno una volta l’anno entro il 28 febbraio per deliberare sulle quote associative. Il Comitato deve essere convocato dal Presidente con lettera raccomandata o con e-mail con avviso di ricezione spedita almeno quindici giorni prima. In caso di urgenza, detto termine è ridotto a sette giorni.

Nella convocazione del Comitato devono essere indicati il giorno, il luogo, l’ora e l’elenco delle materie da trattare.

Il Comitato è validamente costituito in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta dei componenti in carica e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente dell’Unione.

In seconda convocazione, il Comitato è validamente costituito qualunque sia il numero dei componenti  presenti e delibera con il voto della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente dell’Unione.

Il Comitato è presieduto dal Presidente dell’Unione o dal Vicepresidente ed in caso di loro assenza o impedimen­to, da uno dei componenti intervenuti e designato dalla maggio­ranza dei presenti.

Le deliberazioni del Comitato dei Presidenti, per la loro validità, de­vono risultare dal verbale sottoscritto da chi lo ha presie­duto e dal Segretario.

Copia del verbale di ogni seduta del Comitato dei Presidenti deve essere trasmessa, a cura dei Segretario, ad ogni Camera Tributaria nel termine di venti giorni, per essere tenuta a disposizione dei Soci.

Art. 12 – Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri è composto da cinque membri ef­fettivi e due supplenti, eletti dall’Assemblea, scelti tra i soci aventi un’età superiore a 50 anni. I supplenti entra­no in funzione quando cessano per qualsiasi motivo dall’incarico gli effettivi.

I Probiviri durano in carica tre anni e sono rieleggibili consecutivamente una sola volta; la loro carica è incompatibile con qualsiasi altra carica nell’Unione.

Il Collegio dei Probiviri elegge, nel proprio seno, il Presidente ed il Segretario e si riunisce su iniziativa del Presidente o su richiesta di tre componenti.

La convocazione, contenente il giorno, il luogo, l’ora e l’ordine del giorno, è fatta a cura del Presidente del Collegio a mezzo raccomandata o con e-mail con avviso di ricezione spedita  almeno quindici giorni prima di quello fissato per la riunione; in caso di urgenza, o di necessità, almeno cinque giorni prima.

Per la validità delle deliberazioni, è richiesta la mag­gioranza assoluta dei componenti del Collegio.

Spetta al Collegio dei Probiviri, ove ne è richiesto:

  1. interpretare le norme statutarie e regolamentari eventual­mente emanate;
  2. risolvere qualsiasi controversia tra le Camere Tributarie nonché tra le Camere Tributarie e gli Organi dell’Unione e tra gli Organi della stessa Unione;
  3. istruire i procedimenti disciplinari e proporre le relati­ve sanzioni al Consiglio Direttivo.

Avverso i provvedimenti di cui alle precedenti lettere a), b) e c) si può propor­re ricorso all’Assemblea. Le riunioni del Collegio dei Probiviri possono svolgersi anche per tele conferenza, video conferenza, comunicazione videoscritta in tempo reale (chat) secondo apposito regolamento predisposto dal Collegio dei Probiviri ed approvato dall’Assemblea.

Art. 13 – Collegio dei Revisori dei Conti

Il Collegio dei Revisori dei conti è composto da tre membri effetti­vi, uno dei quali con funzioni di Presidente, e due supplen­ti, eletti dall’Assemblea. I Revisori durano in carica tre anni e sono rieleggibili consecutivamente una sola volta. Spetta al Collegio dei Revisori dei conti:

  1. di esercitare il controllo sulla gestione economica e pa­trimoniale dell’Unione anche partecipando, senza diritto di voto, alle riunioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo dell’ Unione;
  2. di redigere la relazione sul bilancio preventivo e sul rendiconto consuntivo della gestione annuale.

Il Collegio dei Revisori è convocato dal suo Presidente e si riunisce almeno una volta l’anno; in ogni caso su richiesta di due componenti. Le riunioni del Collegio dei Revisori possono svolgersi anche per tele conferenza, video conferenza, comunicazione videoscritta in tempo reale (chat) secondo apposito regolamento predisposto dal Collegio dei Revisori ed approvato dall’Assemblea.

Art. 14 – Quote associative

Ciascuna Camera locale è obbligata a versare una quota una tantum all’atto dell’iscrizione ed una quota associativa annuale entro e non oltre il 30 aprile di ogni anno nella misura degli importi deliberati dal Comitato dei presidenti.

La quota associativa annuale è determinata con riferimento al numero degli iscritti della camera locale; il criterio di determinazione del numero degli iscritti è conforme a quello stabilito per determinare il numero dei delegati componenti l’assemblea di cui al precedente art.4 comma 2. In caso di mancata comunicazione del numero degli iscritti entro il termine del 31/1 le Camere saranno obbligate a corrispondere la quota annuale commisurata al numero degli iscritti risultanti dall’ultima comunicazione effettuata.

La quota associativa è intrasmissibile.

Ciascuna Camera è obbligata altresì a  corrispondere le quote associative straordinarie collegate alla realizzazione di eventi, se e nella misura che risulteranno da apposita delibera del Consiglio Direttivo.

Art. 15 – Patrimonio

Le entrate dell’Unione sono costituite da: quote e contributi delle Camere Tributarie, dei singoli iscritti alle Camere locali e dei sostenito­ri; contributi e sussidi di enti pubblici e privati, naziona­li, comunitari ed extracomunitari; liberalità, legati, eredi­tà, erogazioni e ogni altro provento derivante dalle attività svolte; redditi derivanti dal patrimonio.

Il patrimonio dell’Unione è costituito dai beni facenti parte della dotazione, da tutti i beni di cui essa è titolare e da ogni diritto o rapporto che ad essa facciano capo. Durante la vita dell’Unione non possono essere distribuiti, anche in modo indiretto, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale.

Art. 16 – Bilancio

L’anno sociale e l’esercizio finanziario iniziano il 1 gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno. Per ogni esercizio è predisposto un bilancio annuale preventivo ed uno consuntivo.

Entro il 31 marzo di ogni anno, il Consiglio Direttivo redige il bilancio preventivo e quello consuntivo, sulla base delle bozze predisposte dal Tesoriere, per poi sottoporli all’approvazione dell’Assemblea.

Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rap­presentare in modo veritiero e corretto la situazione patri­moniale, economica e finanziaria dell’Unione, nel rispetto del principio economico della competenza e dei principi della trasparenza e chiarezza nei confronti delle Camere Tributarie associate.

Copia dei bilanci deve essere messa a disposizione dei Presidenti delle Camere Tributarie insieme alla convocazione dell’Assemblea che ne ha all’ordine del giorno l’approvazio­ne.

Art. 17 – Incompatibilità

La carica di Presidente, di Vice Presidente, di Segretario e di Tesoriere dell’Unione delle Camere Tributarie Italiane e la qualità di componente del Consiglio Direttivo sono incompatibili con:

  1. la carica di Presidente del Consiglio Nazionale Forense e di Presidente di un Consiglio dell’Ordine degli Avvocati;
  2. la carica di dirigente di Associazioni forensi;
  3. la funzione di Parlamentare, la carica di Ministro o Sottosegretario di Stato.

Art. 18 – Gratuità delle cariche

Nessuna carica comporta retribuzioni di sorta.

Il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario ed il Teso­riere dell’Unione hanno diritto al rimborso delle spese di viaggio e di pernottamento sostenute nell’espletamento delle proprie funzioni.

In ogni caso, il rimborso delle spese deve essere preventiva­mente autorizzato dal Consiglio Direttivo dell’Unione o, in caso d’ur­genza, ratificato da questo nella prima sua riunione su proposta del Presidente. Sono comunque rimborsabili solo le spese specificatamente  documentate.

Art. 19 – Regolamenti

Per l’applicazione dello Statuto si possono redigere uno o più regolamenti i quali devono essere sottoposti all’approva­zione dell’Assemblea.

Art. 20 – Scioglimento e liquidazione

L’Unione si estingue secondo le modalità del Codice Civi­le:

  1. quando il patrimonio è divenuto insufficiente rispetto agli scopi;
  2. per le altre cause di cui all’art. 27 del Codice Civile.

Nel caso di scioglimento dell’Unione, alle operazioni di li­quidazione provvederanno il liquidatore o i liquidatori nominati dall’Assemblea straordinaria, il quale deve devol­vere le eventuali attività residue solo ad altre organizza­zioni con finalità analoghe o affini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n. 662 salvo diversa destinazio­ne imposta dalla legge.

Art. 21 – Norma di rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme del codice civile ed alle norme di legge in materia.