UNIONE NAZIONALE
DELLE CAMERE DEGLI AVVOCATI TRIBUTARISTI

REGOLAMENTO ELETTORALE

Regolamento esecutivo per l’elezione degli organi statutari dell’UNCAT

Art. 1 – Elettorato attivo

  1. L’elettorato attivo spetta all’Assemblea convocata in sessione ordinaria con la partecipazione dei delegati delle singole Camere tributarie iscritte all’Uncat e in regola con il pagamento delle quote associative annuali.
  2. La verifica della regolarità della costituzione dell’Assemblea in sessione ordinaria avviene a norma del vigente Statuto dell’Uncat.

Art. 2 – Elettorato passivo

  1. Ogni avvocato o praticante avvocato associato ad una Camera Tributaria iscritta all’Uncat può liberamente candidarsi ad una o più delle cariche di cui all’art. 5, comma 3, lett. b), dello Statuto dell’Uncat.
  2. La nomina di ciascun avvocato o praticante avvocato può riguardare una sola carica.
  3. Ogni candidato deve essere in regola con il pagamento delle quote associative alla Camera Tributaria di appartenenza secondo quanto previsto dal relativo Statuto.
  4. È in facoltà di ciascun avvocato o praticante avvocato aggregarsi ad altri candidati per formare una lista unica che dovrà riportare tutte le cariche elettive dell’Uncat con a fianco il nominativo del relativo candidato. Possono essere presentate anche più liste ma nessun candidato potrà appartenere a più di una lista.

Art. 3 – Presentazione delle candidature

  1. Gli avvocati e i praticanti avvocati che intendono candidarsi devono presentare un’apposita manifestazione d’intento in forma scritta.
  2. La manifestazione d’intento dovrà essere:
    • redatta in forma libera con indicazione delle proprie generalità, del COA e della Camera Tributaria di iscrizione e della sede del proprio studio;
    • spedita per e-mail, con comunicazione di avvenuto ricevimento, all’indirizzo di posta elettronica del Presidente e del Segretario dell’Uncat in carica;
    • presentata entro 30 giorni prima della data fissata per la convocazione dell’Assemblea elettiva;
    • corredata da autocertificazione attestante la Camera tributaria di appartenenza del candidato e la regolarità del versamento delle quote associative dallo stesso dovute.
  3. Nel caso di aggregazione dei candidati in un’unica lista, la stessa dovrà essere:
    • presentata dal candidato alla carica di Presidente dell’Uncat con le stesse modalità previste dal comma precedente per le manifestazioni di intento singole;
    • corredata dalle singole manifestazioni di intento di tutti i candidati facenti parte della lista, redatte con i criteri e i dati di cui al comma precedente.

Art. 4 – Organi elettorali

  1. Per il corretto svolgimento delle elezioni degli organi statutari sono istituiti i seguenti Organi:
    • il Comitato di garanzia, per la nomina degli organi statutari dell’Uncat;
    • il Comitato elettorale, per il corretto svolgimento delle operazioni di voto dell’Assemblea in sessione ordinaria dell’Uncat.
  2. I predetti Organi hanno carattere temporaneo e non permanente.

Art. 5 – Comitato di garanzia

  1. Il Comitato di garanzia è costituito dal Presidente, dal Vicepresidente vicario, dai Vicepresidenti, dal Segretario generale e dal Tesoriere dell’Uncat uscenti.
  2. Al Comitato di garanzia sono demandate le seguenti funzioni:
    • verificare la regolare presentazione delle manifestazioni di intenti e delle eventuali liste dei candidati controllando il possesso dei previsti requisiti da parte dei candidati alle singole cariche elettive;
    • curare la pubblicazione sul sito dell’Uncat, entro i cinque giorni antecedenti alla data dell’Assemblea, degli elenchi dei candidati e delle liste dei candidati ritenuti ammissibili e di quelli esclusi perché ritenuti inammissibili. Detta pubblicazione varrà anche come comunicazione agli interessati;
    • verificare l’avvenuto accertamento della regolare composizione dell’Assemblea in sessione ordinaria e il possesso dei poteri dei singoli delegati delle Camere Tributarie iscritte all’Uncat chiamati a formare l’Assemblea previo controllo della regolarità della contribuzione delle singole Camere Tributarie;
    • provvedere alla predisposizione, restando autorizzato il sostenimento della relativa spesa, del materiale necessario per procedere alle operazioni elettorali.
  3. I provvedimenti del Comitato di garanzia dovranno essere improrogabilmente assunti, fatti salvi quelli eventuali relativi alla verifica della composizione dell’Assemblea in sessione ordinaria da adottare con carattere di immediatezza, entro 20 giorni prima della data fissata per la convocazione dell’Assemblea elettiva.
  4. Detti provvedimenti:
    • devono essere pubblicati, entro il giorno successivo dalla loro assunzione, sul sito dell’Uncat;
    • si intendono notificati agli interessati nel giorno successivo alla predetta pubblicazione.

Art. 6 – Comitato elettorale

  1. Il Comitato elettorale per il corretto svolgimento delle operazioni di voto è composto da tre membri eletti direttamente dall’Assemblea in sessione ordinaria convocata per l’elezione degli organi statutari. La stessa Assemblea provvederà all’elezione del Presidente del Comitato elettorale.
  2. Non possono essere nominati membri del Comitato elettorale:
    • i componenti delle cariche in scadenza;
    • i candidati alle nuove cariche elettive.
  3. Rientrano nei compiti del Comitato elettorale:
    • il riscontro della regolare predisposizione del materiale elettorale e la relativa distribuzione;
    • la gestione e il controllo della regolarità delle operazioni di voto;
    • lo scrutinio dei voti espressi e la redazione di apposito verbale al quale dovranno essere allegate in plico sigillato le schede elettorali scrutinate;
    • la proclamazione dei candidati eletti.
  4. I provvedimenti del Comitato elettorale vanno assunti e verbalizzati nel giorno di svolgimento del seggio elettorale.
  5. Detti provvedimenti:
    • devono essere pubblicati, entro il giorno successivo dalla loro assunzione, sul sito dell’Uncat;
    • si intendono notificati agli interessati nel giorno successivo alla predetta pubblicazione.

Art. 7 – Votazione e relativo esito

  1. Ciascun delegato delle Camere Tributarie iscritte all’Uncat partecipante all’Assemblea elettiva in sessione ordinaria dovrà:
    • esprimere tanti voti quante sono le cariche da eleggere;
    • indicare nominativamente, scegliendo tra i candidati presentati singolarmente o collegati in apposita lista elettorale, il candidato prescelto per ciascuna carica.
  2. È ammessa la votazione di una lista intera, unitariamente considerata, solo per acclamazione di tutti i delegati aventi diritto al voto.
  3. Fatto salvo il caso di acclamazione di cui al comma precedente, risulterà eletto a ciascuna carica il candidato che avrà ricevuto il maggior numero di voti per la carica stessa. In caso di parità di voti si procederà al ballottaggio con una nuova votazione limitata ai due o più candidati che abbiano ottenuto un pari numero di voti. In caso di parità anche dopo la quinta votazione, nella stessa risulterà eletto il candidato più anziano di età.

Art. 8 – Tutela dei diritti

  1. Contro i provvedimenti assunti dal Comitato di garanzia e dal Comitato elettorale è ammesso ricorso da presentare, entro i 5 giorni successivi alla loro notifica, innanzi al Collegio dei probiviri dell’Uncat uscente, con e-mail inviata all’indirizzo di posta elettronica del Presidente e del Segretario dell’Uncat uscenti con comunicazione di avvenuto ricevimento.
  2. Il Collegio dei Probiviri deve pronunciarsi e pubblicare sul sito dell’Uncat, entro i 5 giorni successivi, i provvedimenti assunti.
  3. Detti provvedimenti si intendono notificati agli interessati il giorno successivo alla predetta pubblicazione.

Art. 9 – Disposizioni transitorie e finali

  1. Il presente Regolamento, successivamente alla sua approvazione, dovrà essere inviato per e-mail, con comunicazione di avvenuto ricevimento, ai presidenti e ai segretari delle Camere tributarie iscritte all’Uncat antecedentemente alla predetta pubblicazione sul sito dell’Uncat. È fatto obbligo alle Camere aderenti di portare il presente regolamento a conoscenza degli avvocati e praticanti avvocati iscritti alle Camere stesse.
  2. Per le prime elezioni successive all’entrata in vigore del presente regolamento, le comunicazioni di intento o le liste di cui al precedente art. 3 dovranno essere presentate entro il 3 giugno 2013.
  3. Il sito dell’Uncat, in persona del suo responsabile pro-tempore, è tenuto:
    • alla immediata pubblicazione dei provvedimenti comunicati dal Comitato di garanzia, dal Comitato elettorale o dal Collegio dei probiviri;
    • a riportare in calce a ciascun provvedimento ricevuto e pubblicato la data di avvenuta ricezione e quella di pubblicazione.
  4. Ogni questione interpretativa o applicativa del presente regolamento sarà sottoposta al Collegio dei Probiviri dell’Uncat in carica al momento della proposizione della domanda che dovrà essere presentata per e-mail, con comunicazione di avvenuto ricevimento, al Presidente e al Segretario dell’Uncat in carica. La relativa decisione, senza formalità:
    • deve essere assunta entro i 20 giorni successivi al ricevimento della domanda ed entro lo stesso termine deve essere pubblicata sul sito dell’Uncat;
    • può essere impugnata innanzi alla prima Assemblea in sessione ordinaria utile.