UNIONE NAZIONALE
DELLE CAMERE DEGLI AVVOCATI TRIBUTARISTI

Riforma della giustizia tributaria

Riforma della Giustizia Tributaria: la proposta di Uncat

L’Unione Nazionale delle Camere degli Avvocati Tributaristi ha predisposto nel 2018 una proposta organica di riforma della Giustizia tributaria, ispirata ai principi costituzionali dell’articolo 111.
L’obiettivo era riconoscere alla Giurisdizione tributaria pari dignità rispetto alle altre Giurisdizioni, ordinaria e amministrativa, adeguandone ordinamento e il processo.

Il faro della riforma Uncat è stata l’attuazione dei principi del giusto processo, ossia i principi del contraddittorio, della parità delle parti, del giudice terzo ed imparziale e professionale.

Uncat ha dato seguito ai principi di riforma dell’ordinamento della giurisdizione tributaria contenuti della mozione approvata in occasione del V Congresso nazionale del 28 settembre 2018 e dal Congresso forense di Catania dell’ottobre successivo e ulteriormente condivisa con tutta la categoria forense in occasione del XXXIV Congresso Nazionale Forense – sessione ulteriore – del 4 e 5 aprile 2019.
Uncat ha costantemente coinvolto le rappresentanze istituzionali dell’Avvocatura, anche mobilitandone l’attenzione non solo in occasione dei Congressi Nazionali, ma anche in occasione della discussione parlamentare sul disegno di legge del Governo Draghi (vedi Comunicato stampa Uncat 2_8_2022)

La proposta Uncat è stata approvata in via definitiva dal consiglio direttivo dell’Associazione il 31 gennaio 2019 (vedi proposta ) ed è stata presentata in Conferenza stampa presso la Camera dei Deputati il 20 aprile 2022 (vedi IL SERVIZIO DEL TG1)

Ecco le principali previsioni

1

Mantenimento della giurisdizione speciale tributaria articolata in: Tribunali e Corti di appello, con esclusione della Corte Suprema di cassazione in quanto simbolo di garanzia dell’unità del sistema di tutela giurisdizionale dei diritti del cittadino, a sensi dell’art. 111, comma 7 Cost. e R.D. n. 12/41. Passaggio della giustizia tributaria dal MEF alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

2

Giudice monocratico in primo grado per le controversie di valore non superiore a cinquantamila euro, per quelle catastali, per i giudizi di ottemperanza e per le controversie di valore indeterminato o indeterminabile.

3

Giudice onorario in primo grado nelle controversie di competenza del giudice monocratico ma limitatamente a quelle non superiori a cinquemila euro.

 

4

Giudice collegiale in secondo grado.

5

Accesso alla magistratura tributaria mediante pubblico concorso ed obbligo del tirocinio

6

Trattamento economico del giudice tributario corrispondente a quello previdenziale ed assistenziale, ferie, permessi e guarentigie proprie del giudice ordinario di prima nomina. Per i giudici onorari, il trattamento economico consiste in un’indennità fissa mensile stabilita dal Presidente del Consiglio dei Ministri.

7

Limite di età per il collocamento in pensione dei giudici tributari a 70 anni 

8

Istituzione del Consiglio giudiziario

9

Disciplina transitoria: il bando di concorso prevederà che i giudici onorari attualmente in servizio ed in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza o dell’abilitazione all’esercizio della professione di dottore commercialista conseguiranno, con precedenza rispetto agli altri aspiranti, le funzioni giudicanti mediante la sola valutazione dei titoli e la nomina avverrà secondo la graduatoria redatta in base ai titoli determinati per ciascuna delle funzioni con apposito Regolamento del Presidente del Consiglio dei Ministri. I magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari membri delle attuali Commissioni tributarie potranno chiedere, entro 90 gg. dall’entrata in vigore della legge, l’inquadramento nei ruoli della magistratura tributaria conservando tutti i diritti acquisiti, anche ai fini previdenziali, e ricoprendo la funzione già svolta.
La mediazione non è stata contemplata, in quanto vanno decise almeno due questioni pregiudiziali: la natura (amministrativa o contenziosa dell’organo) e la competenza (organo monocratico o collegiale). Inoltre, v’è la questione essenziale che riguarda i costi della mediazione. Un’eventuale introduzione dell’istituto non potrà comportare costi aggiuntivi a carico del contribuente.
Si ritiene, da parte di Uncat, che la soluzione più semplice e praticabile sia quella di prevedere l’obbligo del giudice di tentare la conciliazione sul modello del processo del lavoro (art. 420 c.p.c.).

 

La proposta di Uncat fonte di ispirazione di progetti di legge

La proposta di Uncat ha ispirato numerosi progetti di legge presentati in Parlamento nella XVIII legislatura e ha indirizzato la discussione parlamentare sul disegno di legge di riforma della Giustizia Tributaria del Governo Draghi (approvata in Consiglio dei ministri il 17 maggio 2022_ vedi Comunicato Uncat del 25_5_2022).

Uncat è intervenuta più volte nella discussione parlamentare, sia in audizione presso le competenti commissioni parlamentari (vedi Comunicati stampa del 28_6_2022 ) sia con interventi pubblici, per esprimere ora adesione ora critica, al fine di manifestare la posizione più aderente ai principi costituzionale.


Il Parlamento ha poi approvato definitivamente le legge n. 130/2022 (vedi Comunicato stampa 9_8_2022 con background), sulla quale Uncat ha espresso sostanziale condivisione per la raggiunta professionalizzazione della magistratura tributaria ma ne ha anche denunciato le faglie gravi, di cui le più macroscopiche: 

  • il mantenimento “sotto” al Mef della giurisdizione tributaria (i giudici tributari, in sostanza, saranno dipendenti da una delle parti in processo, che peraltro è titolare della piattaforma del processo telematico); 
  • lo ius postulandi che continua ad essere riconosciuto a molte, disomogenee, categorie professionale; l’assenza di “ascensore” in Cassazione dei magistrati tributari, che relega nei fatti la giurisdizione tributaria ad un ruolo di serie B; 
  • alcuni istituti che collegano la “buona patente fiscale” del contribuente ad un “favor” nel processo, innestando nel processo un “pregiudizio” nel giudizio, negativo o positivo che sia; la rottamazione dei giudizi pendenti in Cassazione previo pagamento anche se il contribuente ha avuto ragione rispetto alle Entrate nei due gradi di merito.

 

Uncat continua a monitorare l’attuazione della Riforma della Giustizia Tributaria, rilevandone le criticità e insistendo per la piena attuazione dei principi di professionalizzazione dei magistrati tributari, nella interlocuzione con il Ministero dell’Economia e del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria.